Unità e pluralità della giurisdizione nella Costituzione italiana

AutorFrancesco Saverio Marini
CargoAvvocato cassazionista
Páginas143-163
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Revista Judiciária do Paraná – Ano X – n. 9 – Maio 2015
Unità e pluralità della giurisdizione nella
Costituzione italiana
Francesco Saverio Marini1
Avvocato cassazionista
1. Il principio unitario e le sue molteplici eccezioni
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non può essere trascurata da chiunque studi il diritto e in qualsivoglia set-
tore, atteso che il problema della giurisdizione costituisce il presupposto
di tutti gli altri problemi2. Eppure, se si passa in rassegna la dottrina costi-
tuzionalistica sulla pluralità delle giurisdizioni, il tema può apparire ne-
gletto o colpevolmente sottovalutato3. Tale apparente disinteresse potreb-
be trovare una spiegazione nel carattere ambiguo della relativa normativa
costituzionale, che lascia spazi interpretativi molto ampi e di conseguenza
espone qualsiasi ricostruzione a rilievi critici.
Ad una prima lettura, invero, l’art. 102 Cost. parrebbe aermare chiara-
mente il principio dell’unità della giurisdizione: esso dispone che la funzio-
ne giurisdizionale “è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull’ordinamento giudiziario” e vieta l’istituzione di giudici straordi-
nari e speciali. Parole che trovano la propria eco nei lavori dell’Assemblea
costituente e, in particolare, nel solenne discorso pronunciato da Meuccio
Ruini nell’ultima seduta dellorgano. In quell’occasione, infatti, il Presidente
ebbe a rilevare che “per quanto concerne la magistratura, vi possono essere
rilievi e riserve; ma in sostanza si è fatto un passo decisivo, il solo possibile,
non ancora raggiunto in molti altri paesi, verso la unicità della giurisdizione,
con l’obbligo di trasformare in sezioni specializzate degli organi giudiziari
ordinari le attuali giurisdizionali speciali, esclusi soltanto per necessità im-
prescindibili delle loro funzioni il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti4.
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Sempre nello stesso senso si potrebbe invocare la dottrina prevalente,
a partire da Cannada Bartoli5, nonché la giurisprudenza costituzionale,
nella quale, sin dalla sentenza n. 41 del 1957, la Corte, pur non discono-
scendo l’esistenza di deroghe, ha ravvisato una netta opzione da parte del
Costituente per il principio unitario6.
Se, tuttavia, si considerano l’ampiezza e lentità delle deroghe a tale
principio, ci si potrebbe convincere, con Spagna Musso7, che le menzio-
nate disposizioni costituzionali contenute nell’art. 102 siano solo formu-
le vuote e prive di signicato o, al più, delle utopiche aspirazioni di una
parte dei Costituenti. In altri termini, ci si chiede come possa predicarsi il
principio unitario quando poi la stessa Costituzione prevede o comunque
consente, in ordine sparso e senza pretesa di completezza: la giurisdizione
amministrativa, la giurisdizione contabile, la giurisdizione del tribunale
superiore delle acque pubbliche, le giurisdizioni speciali in materia eletto-
rale, la giurisdizione tributaria, il Commissario degli usi civici, la Sezione
disciplinare del CSM, la giurisdizione arbitrale, la giurisdizione militare,
la giurisdizione costituzionale, la giurisdizione comunitaria e la giurisdi-
zione internazionale. Insomma, le eccezioni sono così numerose e signi-
cative da rendere legittimo il dubbio che esse fondino una regola opposta,
quella cioè del pluralismo della giurisdizione.
Altrettanto sostenibili sono, poi, le posizioni “intermedie”, come quel-
la di Morelli8, il quale vede nell’ordinamento costituzionale un equilibrato
tentativo di fusione dei due opposti principi del l’unità e della pluralità del-
la giurisdizione. Da tale presupposto muovono le opzioni interpretative
che hanno visto nella disciplina costituzionale della giurisdizione “l’unità
nella pluralità” o “la pluralità nell’unità”. Tuttavia, dietro queste formule
suggestive è evidente il rischio di risolvere il problema esegetico attraverso
un gioco di parole, più o meno elaborato.
Sembra corretto ritenere, piuttosto, che rispetto ad un testo equivoco,
vani, se non preconcetti, niscano per essere i tentativi di trarre in via di
astrazione generalizzatrice un principio – unitario o pluralistico che sia –
condizionante l’intera attività giurisdizionale. Più stimolante è indagare
come quelle norme si siano inverate nella prassi, quali siano le esigenze
che quei principi mirano a soddisfare e, alla luce di ciò, riettere sulle
possibili evoluzioni della disciplina costituzionale.
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