Il rinvio pregiudiziale e il diverso approccio del giudice costituzionale italiano, spagnolo e tedesco

AutorFrancesca Iusi
CargoPhD in Enterprise, State and Market, University of Calabria; Degree in Political Science, University of Calabria
Páginas149-167
P A N Ó P T I C A
In: NUNES, Adriano Peclat; SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de (ed.). Miscelânea sobre a integração
europeia. Panóptica, vol. 10, n. 1, pp. 149-167, jan./jun. 2015.
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Il rinvio pregiudiziale e il diverso approccio del giudice
costituzionale italiano, spagnolo e tedesco
Francesca Iusi
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1. Cenni introduttivi
Nel quadro europeo si registrano i primi segni di apertura al dialogo diretto con la Corte
di Giustizia da parte delle Corti costituzionali. Si tratta di una svolta importante, considerato
che per lungo tempo i giudici costituzionali hanno evitato il rapporto diretto con la Corte di
giustizia. Tuttavia, come vedremo, tale svolta si presenta con sfumature diverse da parte del
giudice costituzionale italiano, spagnolo e tedesco.
Come è noto, lo strumento di questo dialogo nonché della cooperazione giudiziaria tra
giudice comunitario e giudici nazionali è il rinvio pregiudiziale, il cui obiettivo all’interno
dell’ordinamento comunitario è quello di garantire l’interpretazione e l’applicazione uniforme
del diritto comunitario all’interno degli Stati membri. Tuttavia, si fa notare che all’interno
dell’ordinamento statale, nella prassi, la sentenza interpretativa della Corte di giustizia è
utilizzata per chiarire un dubbio di compatibilità della norma interna con quella dell’Unione,
risolvendosi conseguentemente in una decisione sulla legittimità comunitaria di una norma
interna
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.
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PhD in Enterprise, State and Market, University of Calabria; Degree in Political Science, University of Calabria.
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In tal senso v., fra gli altri, G. Zampetti, Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice
amministrativo: natura giuridica, portata d ell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue e conseguenze della sua mancata
osservanza (riflessioni a partire da Cons. Stato, sez. VI, n. 1244 del 5 marzo 2012 e Corte giust., C-136/12, del 18
luglio 2013), in www.associazionedeicostituzionalisti.it, gennaio 2014, pp. 3-4, il quale afferma che
«conformemente all’obiettivo, perseguito sin da subito da parte della Corte di Giustizia, di rendere effettivo il
sistema di garanzie creato dal trattato a favore dei singoli, il meccanismo del rinvio pregiudiziale ha assolto,
attraverso il suo “uso alternativo”, alla funzione di strume nto essenziale anche per la tutela giudiziaria dei diritti
dei singoli, essendo frequentemente utilizzato quando di fronte al giudice nazionale la parte sostiene che una
disposizione di diritto interno non debba essere applicata perché in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto
dell’Unione». Inoltre, G. Gerbasi, L’Europa delle Corti e i diritti fondamentali. Una prospettiva costituzio nal-
comparatistica, Cosenza, 2012, p. 147, rileva che se, rispetto «al diritto di rango legislativo degli Stati membri il
trattamento nazionale del diritto comunitario, sebbene sulla base di fondamenti non sempre coincidenti, fa
registrare una generalizz ata e sostanziale convergenza non solo tra Stati membri dell’Est e dell’Ovest ma anche
tra gli orientamenti gi urisprudenziali espressi rispettivamente dalla Corte di Giustizia e dalle Corti costituzionali
(e/o supreme) nazionali, maggiormente complesso risulta essere invece il regime dei rapporti tra Costituzioni
nazionali e norme comunitarie».
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In: NUNES, Adriano Peclat; SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de (ed.). Miscelânea sobre a integração
europeia. Panóptica, vol. 10, n. 1, pp. 149-167, jan./jun. 2015.
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A tal proposito, l’analisi della giurisprudenza dei giudici costituzionali nelle esperienze
esaminate rispetto al rinvio pregiudiziale mostra un diverso approccio degli stessi nei confronti
di tale strumento di dialogo all’interno del rispettivo ordinamento giuridico.
In particolare, in un primo momento, si analizzerà singolarmente la posizione assunta dal
giudice costituzionale italiano, spagnolo e tedesco rispetto al rinvio pregiudiziale e,
successivamente, si effettuerà un confronto tra le rispettive esperienze.
2. La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale
2. 1 Contesto giurisprudenziale che precede l’ordinanza n. 207 del 2013
La posizione di chiusura assunta dalla Corte costituzionale italiana rispetto alla propria
legittimazione ad attivare il rinvio pregiudiziale viene chiaramente espressa nell’ordinanza n.
536/1995
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. Con quest’ultima, la Corte nega espressamente di identificarsi con la nozione di
“giurisdizione nazionale” di cui all’ex art. 234 TCE (ora art. 267 TFUE) poiché tante e profonde
sono le differenze tra il compito da essa svolto e quello tradizionalmente proprio degli organi
giurisdizionali. In particolare, rispetto al caso di specie in cui la questione di legittimità
costituzionale sollevata in via incidentale esige la previa soluzione della questione pregiudiziale
di interpretazione della norma comunitaria, la Corte costituzionale decide di rimettere gli atti al
giudice a quo sostenendo che sia quest’ultimo a dover adire direttamente la Corte di Giustizia
poiché essa «esercita essenzialmente una funzione di controllo giurisdizionale, di suprema
garanzia dell’osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi
costituzionali dello Stato e di quelli della Regione»
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. In altri termini, il giudice costituzionale
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Bisogna ricordare, però, che sul punto in questione erano già inter venute due precedenti decisioni della Corte di
diverso tenore. In particolare, con l’ordinanza n. 206/1976, come o sservato da L. Uccello Barr etta, La Corte
costituzionale e il rinvio pregiudiziale nel g iudizio in via incidentale (nota a Corte cost. ord. N. 207/2013) , in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 01/2013, p. 2, «il giudice delle leggi, pur non esprimendosi in modo
esplicito sulla propria legittimazione ad instaurare un dialogo diretto con il giudice europeo, lasciò intendere che
spettasse al giudice rimettente il compito di rivolgersi alla Corte di Giustizia in tutti i casi di sussistenza di un
dubbio interpretativo su u na norma comunitaria». Me ntre, con la sentenza n. 168/1991, viene assunta un diversa
posizione nel sostenere la facoltà di sollevare anch’essa il rinvio pregiudiziale di i nterpretazione.
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In particolare, il giudice costituzionale in questo “frammento” dell’ordinanza riprende, a sua volta, la sentenza n.
13 del 1960. Questa ordinanza è stata, però, oggetto di critica sotto diversi aspetti. Fra tanti v. G. Raiti, Corte
costituzionale e rinvio pregiudiziale, in La co llaborazione giudiziaria nell’esperienza del rinvio preg iudiziale
comunitario, Milano, 2003, pp. 127-172. Ad esempio non sembra convincere che il carattere di “giurisdizione
nazionale” di cui all’ex art. 234 TCE non è ravvisabile nella Corte costituzionale per un duplice motivo: «non solo
e non tanto perché la Corte si autoriconosce da sempre, quale “autorità giurisdizionale” ai sensi dell’art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la legittimazione a sollevare incidenti di legittimità costituzionale dinanzi a se

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