La Discovery Anglo-Americana: Un insospettato trapianto dal processo romano-canonico

AutorChiara Besso
CargoProfessore Ordinario dell'Università degli Studi di Torino, Italia
Páginas126-140
Revista Eletrônica de Direito Processual REDP. Volume XIII.
Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: José Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
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LA DISCOVERY ANGLO-AMERICANA: UN INSOSPETTATO TRAPIANTO
DAL PROCESSO ROMANO-CANONICO
Chiara Besso
Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Torino, Italia
1. PREMESSA: LA DISCOVERY ANGLO-AMERICANA
La discovery rappresenta uno dei profili chiave del processo anglo-americano e
uno degli aspetti che più lo differenziano dai processi che si ispirano alla tradizione di
civil law.
Ricordiamo brevemente i caratteri dell’istituto, estraneo all’ordinamento italiano
(pensiamo che il nostro linguaggio giuridico al pari di quello francese o tedesco non
conosce un termine equivalente, tanto che siamo costretti ad utilizzare il termine
inglese).
Con discovery, anzitutto, si indica la fase del processo che precede, da un punto
di vista temporale, il trial.
1
Il processo civile anglo-americano, invece di svolgersi
come il nostro in una serie di udienze che culminano nella pronuncia della sentenza, si
articola infatti nelle due fasi fondamentali della preparazione della causa e del trial, fasi
che si distinguono nettamente fra loro anche dal punto di vista dell’organo giudicante (il
giudice della fase preparatoria è infatti in genere un giudice diverso da quello del trial e
la giuria laddove ancora c’è –
2
entra in scena solo al trial).
La fase di discovery è finalizzata alla “scoperta” delle prove. Così, negli Stati
Uniti, ove l’istituto ha raggiunto la massima estensione e rilevanza, sin dall’adozione
nel 1938 delle Federal Rules of Civil Procedure è possibile prima del trial chiedere alla
1
Usiamo, senza tradurlo, il vocabolo inglese trial come il termine discovery perché non trova un
corrispondente nel linguaggio giuridico italiano. La traduzione, talora utilizzata, di trial con
“dibattimento” non mi convince: si tratta infatti di termine proprio del processo penale e non di quello
civile.
2
La giuria è infatti praticamente scomparsa nei processi civili inglesi (essa è infatti ancora presente in
alcuni, rari, giudizi, come i giudizi civili di diffamazione), mentre è tuttora garantita da l VII
emendamento della costituzione statunitense (che infatti dispone: “in suits at common law, where the
value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved”). In realtà –
FRIEDMAN, American Law in the 20th Century, New Haven 2002, 273 il n umero di cause decise con
la giuria è bassissimo: nello stato della California, ad esempio, solo l’1,8 per cento dei casi di
responsabilità civile viene deciso con il trial by jury.

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