Decreto del fare' e mediazione; Avvocati mediatori ope legis

AutorGiovanni Matteucci
CargoLauree in Giurisprudenza ed Economia & Commercio a 'la Sapienza' di Roma; 'Diploma in Economics' presso University of York (UK)
Páginas208-216
Revista Eletrônica de Direito Processual REDP. Volume XII.
Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: José Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
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“DECRETO DEL FARE” E MEDIAZIONE; AVVOCATI MEDIATORI OPE
LEGIS
Giovanni Matteucci
Lauree in Giurisprudenza ed Economia & Commercio a “la
Sapienza” di Roma; Diploma in Economics presso
University of York (UK); Master di 1° livello in Procedure
stragiudiziali di soluzione delle controversie” (mediazione ed
arbitrato) e “Corso di alta formazione in diritto fallimentare
Università di Siena. giovannimatteucci@alice.it
I dati segnalano 215.689 iscrizioni di affari di mediazione tra il 21 marzo 2011 e
il 30 giugno 2012, tempi di piena anche se prima operatività della condizione di
procedibilità introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2010 …. con un risultato di oltre 31 mila
conflitti risolti nei circa 15 mesi iniziali di compiuta implementazione del sistema. Dal che
si può desumere la rilevanza dello strumento in proiezione pluriannuale, sia in termini di
accesso a risoluzioni meno onerose dei conflitti, sia in chiave di prevenzione di processi.
… E per comprendere la rilevanza dell’obbligatorietà per la promozione della mediazione
basta osservare che la suddivisione in categorie indica: mediazione per clausola
contrattuale 0,3%; mediazione demandata dal giudice 2,8%; mediazione volontaria 16%;
mediazione obbligatoria in quanto condizione di procedibilità 80,9%”. Così la relazione
illustrativa del Decreto Legge 21.6.2013, n.13 (in G.U. 21.6.2013, n. 144, S.O. n.50), detto
“Decreto del fare”.
Decreto con cui sono state reintrodotte, nel D.Lgs. 28/2010, molte delle norme
obliterate a seguito della sentenza delle Corte Costituzionale 272/2012, nonché introdotte
novità di non poco conto:
- reintrodotta l’obbligatorietà, ovvero la mediazione civile e commerciale torna ad essere
condizione di procedibilità in relazione a numerose controversie; è questo il punto più
rilevante, sia per i sostenitori che per gli oppositori dell’istituto (gli uni e gli altri per “vil
denaro” ?) nonché il collegamento mediazione processo tramite la proposta del

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