La comparazione giuridica al servizio dello sviluppo costituzionale l’esempio della distinzione tra federalismo e regionalismo

AutorPeter Häberle
Páginas243 - 252

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1. Introduzione, Problema

La* scienza, anzi l’arte, e anche la virtù della comparazione delle costituzioni – in chiave culturale – ha assunto un nuovo valore e una nuova posizione dopo l’anno 1989, magio e planetario per lo Stato costituzionale, e in virtù dello svillupo graduale e regionale dell’Unione europea. Il “metodo” e la “prassi” della comparazione giuridica, a dire il vero, esistono da tempo e sono oramai “classici” nel diritto civili italiano, tedesco ed europeo e anche in quello penale (in Italia è nota ad es. la figura di H.H. Jescheck). Eppure, negli ultimi tempi la comparazione giuridica si sta intensificando. Nella scienza italiana del diritto costituzionale, la comparazione giuridica è rappresentata ad es. dai nomi di Giuseppe De Vergottini, Giorgio Lombardi ed Alessandro Pizzorusso, la cd. “comparatistica” è un fenomeno sempre più presente anche nelle altre scienze dello spirito e nelle belle arti, ad es. nella letteratura e nella musica. I termini “globalizzazione” ed “europeizzazione” ne redono un immagine e offrono ragionamenti, ma non una spiegazionePage 244completa del fenomeno. Se si parla oggi di un “diritto costituzionale comune europeo” (1983/1991) e – a partir del Messico – di un “diritto costituzionale comume americano” in divenire (Peter Häberle) e si propone anche un eventuale “diritto costituzionale comune islamico” (E. Mikunda), la causa è sempre una comparazione esplicita o occulta tra costituzioni. Nell’Europa di Comunità ed Unione, lo sviluppo di diritti fodmentali intesi come principi generali del diritto” da parte della Corte di giustizia europea ha reso servizi pionieristici.

L’introuzione permette tuttavia anche di interrogarci sulle fonti della legitimità dello Stato costituzionale dal punto di vista tipologico. Quanto pesa il modello delle tre grandi religioni del libro? Inoltre consente di lanciare una tesi: oramai la filosofia del diritto, in Germania tradizionalmente occupazione non secondaria dei giuspenalisti e giuscivilisti, è stata assorbita dalla scienza della “teoria costituzionale”. Il primato della Costituzione, il principio costituzionale base di ogni stato costituzionale che in parte è incorporato in testi, in parte è semplicemente vissuto, appoggia questa tendenza delle scienze, qui solo abbozzabile.

Quanto segue si suddivide in due parti. La prima parte “generale” si occupa della comparazione giuridca come “scienza del futuro”, la seconda parte “speciale” è dedicata al federalismo e regionalismo como ambito di esemplificazione e campo di riferimento dei lavori sul bicameralismo.

2 Prima parte: la comparazione giuridca come

“scienza del futuro” nello stato costituzionale (“parte generale”)

Tratterò in seguito separatamente tre questioni di fondo, intrinsecamente connesse tra loro: (1) la questione dei metodi (come?), (2) la questione dei soggetti attori della comparazione (chi?), (3) la questione delle finalità e degli scopi della comparazione delle costituzioni (perchè?).

2. 1 Questioni di metodo

La comparazione giuridica si riferisce alla triade giuridica di testi, teorie e giurisprudenza. Formano oggetto della comparazione testi costituzionali, teorie costituzionale nonché la giurisprudenzaPage 245costituzionale, tre oggetti interdependenti. In effetti, si può dire ad es. che la Legge fondamentale tedesca e la Costituzione statunitense sono valide ed efficaci cosi come vengono interpretati dal Bundesverfassungsgericht o dalla Supreme Court, locuzione che a sua volta costituisce la variazione di un testo classico di teoria costituzionale che peraltro fa emergere solo una parte della verità perché non tiene conto del fatto che alla costituzione come “processo pubblico” danno forma anche altre persone e altri organi partecipanti.

Dopo il 1989 avevo definito la comparazione giuridica il quinto canone di interpretazione, dopo i quattro classici definiti da Savigny nel 1840, una tesi che trova sempre maggiore adesione in Europa, ultimamente ad es. da parte dei giudici costituzionale del Liechtenstein. Il gioco combinato di questi criteri resta aperto nel tempo e vien gestito in ultima analisi dalle teorie di giustiza dei giudici costituzionali.

Questa idea fu preceduta dal modello della comparazione culturale delle costituzioni (1982). Nel campo di attrazione dello Stato costituzionale, si tratta di fare comparazione tra eguali e tra differenti, evitando l’omologazione. Questo tipo di comparazione è possible se si rende presente la cultura, sia quella costituzionale, sia quella dei diritti fondamentali. Pur andando alla ricerca dello Stato costituzionale tipico (come tipo), si incontramo nella realità una pluralità di varianti individuale, formatte dalla cultura e dalla crescita di ogni singolo paese e nazione. Lo Stato costituzionale è oramai un parametro di riferimento su scala mondiale, anche se attualmente sfidato da quel tipo di Stato della cui “identità” fa ora parte l’Islam (ad es. Afghanistan, Somalia, fra poco anche l’Iraq). Vanno aggiunti infine il cd. “paradigma dello svillupo graduale dei testi” secondo cui i...

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