L'azione dell'Unione Europea nel settore del diritto internazionale privato e processuale

AutorPietro Franzina
Páginas3-13

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1 La cooperazione internazionale nel settore del diritto internazionale privato

Come è noto, l'espressione "diritto internazionale privato e processuale" (o più semplicemente "diritto internazionale privato") designa il complesso di norme predisposte da un determinato ordinamento giuridico per regolare situazioni e rapporti di natura privatistica (come la filiazione, il matrimonio, le successioni per causa di morte, i diritti reali, i contratti, i fatti illeciti, etc.) che presentino degli elementi di "internazionalità", in quanto appaiano collegati con la vita giuridica di paesi diversi: si pensi, ad esempio, ai rapporti personali e patrimoniali fra due coniugi di cittadinanza brasiliana residenti in Italia, o al contratto concluso fra un'impresa francese e un'impresa inglese. 1 2 3

Il compito del diritto internazionale privato consiste nel coordinare i diversi ordinamenti giuridici con cui simili situazioni e simili rapporti risultano connessi. Tale coordinamento viene assicurato, tipicamente, da tre gruppi di norme: a) le norme sulla competenza giurisdizionale, che individuano il giudice o i giudici abilitati ad esercitare la funzione giurisdizionale rispetto al rapporto in questione; b) le norme sulla legge applicabile, che identificano - risolvendo un "conflitto di leggi" (di qui la denominazione "norme di conflitto") - l'ordinamento giuridico da cui dev'essere attinta la disciplina sostanziale del rapporto; c) le norme sulla efficacia degli atti e dei provvedimenti stranieri, che definiscono le condizioni alle quali gli atti emanati dalle autorità di un certo paese (sentenze, etc.) sono ammesse a produrre i loro effetti all'interno di un diverso ordinamento giuridico. Nella sfera del diritto internazionale privato rientrano, inoltre, le regole che disciplinano la assistenza giudiziaria internazionale, cioè gli atti che le autorità di uno Stato possono essere chiamate a compiere in funzione di un processo (civile, nel nostro caso) instaurato all'estero (è il caso, ad esempio, delle prove assunte da un giudice a seguito della rogatoria formulata da un giudice di un altro paese). Page 4

Il diritto internazionale privato è il diritto dell'alterità, del pluralismo. Le sue norme muovono dal presupposto della diversità delle esperienze giuridiche nazionali e, lungi dal volere eliminare tale diversità o anche solo ridurla, puntano ad assicurare un'ordinata coesistenza delle realtà giuridiche nazionali, favorendo lo sviluppo del traffico giuridico internazionale e garantendo la certezza delle situazioni giuridiche.

Ogni ordinamento statale ha il proprio diritto internazionale privato. Dotandosi di proprie regole, ogni paese stabilisce autonomamente in che misura e secondo quali modalità intende "aprirsi" agli altri ordinamenti giuridici quanto alla regolamentazione dei rapporti che gli siano, per qualche aspetto, "estranei".

L'esistenza di una pluralità di sistemi di diritto internazionale privato, e dunque la possibilità che un medesimo rapporto giuridico venga diversamente "amministrato" a seconda del punto di vista nazionale da cui viene di volta in volta preso in considerazione, può peraltro generare - come è facile intuire - inconvenienti pratici di un certo rilievo.

Gli Stati possono ovviare a simili difficoltà cooperando fra loro. In particolare, essi possono unificare le rispettive regole di diritto internazionale privato (quanto meno in alcuni settori) elaborando delle normative uniformi.

Quest'opera di unificazione, tecnicamente difficile e spesso politicamente impegnativa, è stata tradizionalmente condotta ricorrendo allo strumento del trattato. Oltre a numerosi trattati bilaterali, sono stati conclusi - perlopiù nell'ambito di organizzazioni internazionali specializzate, come la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato - importanti trattati multilaterali.

Tale sviluppo, per quanto notevole, non ha determinato una completa unificazione del diritto internazionale privato: da un lato, perché le moderne convenzioni di diritto internazionale privato uniforme interessano nei fatti solo specifici settori della materia, talora assai circoscritti; dall'altro, perché anche le convenzioni di diritto internazionale privato uniforme che hanno riscosso maggiore "successo" vincolano il più delle volte un numero relativamente ristretto di Stati.

2 Lo sviluppo del diritto internazionale privato dell'unione europea: dalle convenzioni di bruxelles e di roma sino alla "comunitarizzazione" e al Trattato di Lisbona

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno dato vita da tempo, fra loro, ad una fitta rete di rapporti di cooperazione nel settore del diritto internazionale privato. Sino a una decina d'anni fa, tali rapporti si sviluppavano al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione, secondo il "tradizionale" modello della cooperazione mediante trattati.

Nell'istituire la Comunità europea, gli Stati membri non ritennero, infatti, di attribuirle alcuna specifica competenza in questo settore, limitandosi a prevedere che gli Stati membri avviassero fra loro dei negoziati in vista della conclusione di convenzioni volte a semplificare le formalità necessarie al riconoscimento delle rispettive decisioni Page 5 giudiziarie e alla loro esecuzione (così l'art. 293, già art. 220, del trattato istitutivo della Comunità europea). Nel solco di tale previsione fu adottata a Bruxelles, il 27 settembre 1968, una convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, entrata in vigore nel 1973. Più tardi, per proseguire l'opera di unificazione avviata con tale strumento gli Stati membri conclusero a Roma, il 19 giugno 1980 (al di fuori, peraltro, della previsione dell'art. 293 del trattato), una convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in vigore dal 1991. Questi strumenti, che oggi hanno quasi interamente perduto la loro rilevanza pratica, costituiscono l'embrione del diritto internazionale privato dell'Unione europea: i principi di cui essi sono espressione, ridefiniti e precisati in molti casi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, hanno significativamente influenzato l'elaborazione e l'interpretazione delle regole più recenti.

Alla fine degli anni '90 del secolo scorso, la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nell'area del diritto internazionale privato ha conosciuto una profonda evoluzione. Con il trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, gli Stati membri - decisi a costruire in Europa uno "spazio di libertà di sicurezza e giustizia" - hanno infatti attribuito alla (allora) Comunità europea una specifica competenza relativa alla "cooperazione giudiziaria in materia civile".

Avviata in tal modo la "comunitarizzazione" della materia, le istituzioni sono state investite del compito di adottare - con riguardo alle situazioni caratterizzate "implicazioni transfrontaliere" - delle "misure" volte a: semplificare la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, l'assunzione dei mezzi di prova e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale; promuovere la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e alla competenza giurisdizionale; eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri ai casi...

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